Frame 2. Friendly law, but law

Se gli antichi romani, con l’introduzione delle leggi scritte, avevano inteso porre fine all’arbitrio dei giudici e costretto tutti a riconoscere che la legge, per quanto dura, va rispettata, gli ideatori del processo di autonomia dell’Università sancito dall’applicazione del d.m. 509/99 sembra abbiano avuto fin dall’inizio la preoccupazione contraria: garantire la più ampia possibilità di interpretare, di ampliare, di estendere lo spirito e la sostanza della legge, di allungare i tempi della sua attuazione.
Con un improbabile gioco di parole si potrebbe dire che con il passaggio dal latino all’inglese come lingua di riferimento per mercanti, navigatori, studenti, studiosi di ogni parte del mondo impegnati a comunicare, scambiare esperienze, avviare progetti, sviluppare attività, il «dura lex, sed lex» di antica memoria ha lasciato il posto al più duttile «friendly law, but law».

Molto è stato già detto e scritto, nel corso di questo lavoro di ricerca, circa le ragioni per le quali la deliberata ambiguità, nel senso canonico di definizione confusa di situazioni alternative che generano più significati e interpretazioni, della norma, unitamente alla sua «facilità d’uso», questo uno dei significati dell’aggettivo «friendly», hanno finito col produrre effetti collaterali così numerosi e rilevanti da mettere in discussione l’utilità prima ancora che l’efficacia della cura. Ci si può dunque qui limitare a focalizzare l’attenzione intorno agli effetti determinati, data anche la particolare configurazione organizzativa delle quattro Università in questione, per quanto riguarda:

1. i criteri di accreditamento dei corsi di studio a distanza e le azioni di verifica e di valutazione della qualità del piano formativo previste nell’ambito dei diversi regolamenti didattici;
2. l’attivazione del sistema di valutazione costante della qualità dell’organizzazione e dei risultati della didattica secondo criteri nazionali ed internazionali;
3. i criteri di accreditamento di nuove Università telematiche e le specifiche tecniche del sistema di e-learning che tali Università sono tenute ad adottare secondo i d.i. del 17 aprile 2003 e del 15 aprile 2005 in particolare per ciò che si riferisce all’esplicitazione della metodologia didattica adottata e dei servizi offerti (certificazione del materiale didattico, tutela della privacy, caratteristiche e modalità delle prove di verifica del profitto, vincoli nella scelta dei crediti formativi annuali conseguibili, ecc.), alla definizione delle modalità di stipula del contratto tra studente e Università ivi compresa l’eventuale rescissione da parte dello studente, al piano di reclutamento del personale (almeno 9 docenti e 18 tutor per ogni 100 studenti immatricolati per ciascun corso di laurea triennale, almeno 6 docenti e 12 tutor per ogni 100 studenti immatricolati per ciascun corso di laurea specialistica, non più di 40 studenti per ciascuna classe affidata a un tutor), alla dotazione tecnologica (caratteristiche della piattaforma, comprovata compatibilità con i servizi previsti nella Carta, risorse per la manutenzione e l’aggiornamento, congruità tra capacità tecnologica e utenza prevista, ecc.).

È utile sottolineare come i rischi di «distorsione», per continuare a utilizzare questo eufemismo, siano stati a tal punto e da sempre così evidenti da aver indotto la Conferenza dei rettori delle Università italiane a deliberare più volte in proposito in maniera oltremodo netta e significativa, come si avrà modo di constatare più diffusamente nel terzo capitolo.

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